Roma, 11 giugno 2018. ”Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ordina la trasmissione degli atti al Capo del Compartimento marittimo di Manfredonia”.
Così la Corte di Cassazione di Roma in merito ad un ricorso proposto da un 66enne di Manfredonia contro una sentenza del dicembre 2016 del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di 4.000 Euro di ammenda “per aver illecitamente detenuto pescato di taglia inferiore a quella consentita”.
Contro la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato, ”lamentando innanzitutto la mancata applicazione della cosiddetta “tolleranza del 10%” prevista dall’art. 87, comma 3, D.P.R. 1639 del 1968, che escluderebbe la punibilità delle condotte contestate nel caso di immissione sul mercato di pesci di dimensioni inferiori a quelle stabilite laddove non si superi l’indicata soglia, circostanza che dovrebbe essere provata dal pubblico ministero“”.
”Lamenta poi il ricorrente la violazione degli artt. 62 bis e 164, ultimo comma, cod. pen. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena’.
”La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, è riportato nella sentenza.
”Ed invero, come questa Corte ha recentemente riconosciuto, in materia di disciplina della pesca, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 39, comma 1, lett. a), legge 28 luglio 2016, n. 154, agli artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, sono sanzionate penalmente le condotte di pesca, detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente, mentre ove tali condotte abbiano ad oggetto esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a
quella minima deve ritenersi integrato l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma 2, 11, e 5, del medesimo decreto (Sez. 3, n. 8546 del 10/01/2018, Greco, Rv. 272301)”.
Redazione StatoQuotidiano.it