Manfredonia, 12 giugno 2018. ORE intense per i lavoratori, e le relative famiglie, della Sangalli Vetro Manfredonia Spa, in fallimento, per le organizzazioni sindacali, e le relative società interessate all’acquisizione “congiunta delle aziende di proprietà dei fallimenti Sangalli Vetro Manfredonia, Sangalli Vetro Satinato e Sangalli Vetro Magnetronico, esercitate nel sito industriale ASI Manfredonia-Monte Sant’Angelo (FG), composte dal complesso degli immobili ed attrezzature per la produzione di lastre di vetro float chiaro ed extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro satinato e di vetro coatizzato per il risparmio energetico ed il controllo solare, nonché il magazzino prodotti finiti di proprietà di Sangalli Vetro Manfredonia“.
Dopo l’aggiudicazione a Sisecam, c’è stato il rilancio del fondo Elliot. Dopo le dichiarazioni che preannunciavano una conclusione della vertenza, il no dei lavoratori alla proposta della Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l..
Negli ultimi giorni ci sono stati tesi e riflessioni contrapposte sulla scelta (quasi unanime) dei lavoratori, che hanno motivato in una nota stampa pubblicata nel pomeriggio le ragioni del proprio rifiuto.
Di seguito, riceviamo e pubblichiamo la bozza di accordo con la Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. consegnata ad alcuni lavoratori la scorsa domenica 10 giugno 2018, durante l’assemblea con le organizzazioni sindacali, terminata con la decisione di rifiutare la proposta della citata Sisecam.
VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
art. 47 legge 428/90, D.lgs. 18/01
Oggi,11.6.2018, pressoConfIndustria Foggia, si sono incontrati:
Per la Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A., in fallimento (la “Cedente” o “Sangalli”)[NOTA: UN ALTRO VERBALE DOVRA’ ESSERE REDATTO CON SANGALLI MAGNETRONICO]è presente il dottor Luigi di Fant, in qualità di curatore del fallimento, collegato in conferenza telefonica;
Per la Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l., con sede legale a Bari, Via Enrico Pappacena n. 24, codice fiscale 08140000723 (la “Cessionaria”o “Sisecam”) sono presenti i Sigg.riCankutOzkorkut and MertAksu in qualità di procuratori speciali della Cessionaria, oltre al dottor Nicola D’Errico, assistiti dall’Avv. Simone Carrà dello Studio Legale LabLaw e dal dottor Luca Mariani dello Studio Arlati Ghislandi.
Per le organizzazioni sindacali territoriali nonché per le rappresentanze (le “OO.SS.”) sono presenti:
Per Filctem-CGIL Foggia, il Sig.Luigi Lauriola;
Per Femca-CISL Foggia, i Sigg.ri Antonietta Trotta ed Egidio Ondretti;
Per Uiltec-UIL Foggia, il Sig. Francesco Guadagno;
Per UGL Chimici Foggia, il Sig. Alfonso Fiore;
La RSU, nelle persone dei Sigg.ri Matteo Scaramuzzi, Antonio Angerillo, Luigi Triennese e Vittorio De Padova
(la Cedente, la Cessionaria e le OO.SS., insieme, le “Parti”)
Premesso che
in data 23.1.2018, Sisecam Flat Glass Italy S.r.l. ha manifestato il proprio interesse all’acquisizione, per il tramite della Cessionaria, dei rami d’azienda (i “Rami d’Azienda”) di proprietà dei fallimenti
Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A. (fallimento n. 38/2016, Giudice Delegato dott.ssa Elena Rossi, curatore dott. Luigi Di Fant);
Sangalli Vetro Satinato S.r.l. (fallimento n. 183/2015, Giudice Delegato dott.ssa Caterina Passarelli, curatore dott.ssa Maria Franziska Fiori); e
Sangalli Vetro Magnetronico S.r.l. (fallimento n. 185/2015, Giudice Delegato dott. Gianluigi Zulian, curatore dott. Fabio Marchetto)
e ha inviato ai curatori fallimentari dei suddetti fallimenti un’offerta irrevocabile condizionata (l’“Offerta”) per l’acquisto – per il tramite di una società di nuova costituzione (Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l.) – dei suddetti Rami d’Azienda, come meglio specificati all’interno dell’Offerta, ivi incluso quello di proprietà della Cedente (il ramo della Cedente come meglio specificato all’interno dell’Offerta, di seguito, il “Ramo”);
sulla base di tale Offerta, la cessione è sospensivamente condizionata ad alcuni eventi, tra i quali la conclusione positiva di un accordo ex art. 47, quinto comma, della Legge n. 428 del 29.12.1990, nonché di accordi individuali, che prevedano il passaggio di un numero di dipendenti non superiore alle 60 (sessanta) unità complessivamente considerate provenienti dai Rami d’Azienda, nonché la modifica delle attuali condizioni di lavoro del personale trasferito;
in data 26.1.2018 il Tribunale di Treviso ha pubblicato l’avviso di vendita congiunta in un unico lotto dei n. 3 Rami d’Azienda, così aprendo la relativa procedura competitiva (il “Bando”);
il Bando prevede espressamente la necessità che l’acquirente delle suddette aziende subentri complessivamente in almeno n. 60 (sessanta) rapporti di lavoro con i dipendenti addetti alle aziende dei fallimenti Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A. e/o Sangalli Vetro Magnetronico S.r.l., «il tutto nell’ambito della conclusione di un accordo ai sensi dell’art. 47, quinto comma, della L. 428/1990 e di accordi individuali ai sensi dell’art. 411 cod. proc. civ. che preveda il trasferimento parziale dei dipendenti, la disapplicazione dell’art. 2112 cod. civ. e la determinazione dei criteri per individuare i dipendenti che verranno trasferiti»;
il Bando prevede espressamente che il trasferimento di proprietà dei Rami d’Azienda dovrà avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
con verbale di gara successiva ad offerta migliorativa del 18.4.2018, depositato in data 19.4.2018, Sisecam Flat Glass Italy S.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei Rami d’Azienda, ivi incluso il Ramo, e ha esercitato la propria facoltà di nominare in Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. il terzo effettivo aggiudicatario;
il Ramo non è attualmente attivo e i dipendenti impiegati presso lo stesso beneficiano di alcuni ammortizzatori sociali (ossia la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga), beneficio che sarà attribuito, entro i limiti delle risorse disponibili, fino al 16.12.2018 [31.12.2018 PER SANGALLI MAGNETRONICO];
si precisa che i lavoratori attualmente in forza in capo al Ramo risultano un totale di n° [138] (i “Lavoratori”) tutti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui [no. 19 impiegati, no. 3 quadri e 116 operai];
Sangalli applica ai rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente con qualifica non dirigenziale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro (“CCNL Vetro”) e ha sottoscritto un contratto collettivo di secondo livello sul premio di produzione;trattandosi di società di nuova costituzione, Sisecam non applica ancora alcun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a nessun livello;
in data 24.5.2018, la Cedente e la Cessionaria hanno provveduto ad inviare ai destinatari di legge la comunicazione ai sensi dell’art. 47 della L. 428/1990 e successive modifiche (di seguito, la “Comunicazione”);
con la Comunicazione, che tutte le Parti acconsentono a ritenere ad ogni effetto per riportata integralmente nel presente verbale di accordo, la Cedente e la Cessionaria hanno dato atto di avere interesse a concludere un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) del Ramo;
nella medesima Comunicazione, Cedente e Cessionaria hanno comunicatol’intenzione di procedere al trasferimento del Ramo, auspicando a tal fine, quale condizione necessaria ed imprescindibile per il buon esito dell’operazione, il raggiungimento di un accordo ex art. 47, comma 5 L. 428/1990;
in data 26 / 27.5.2018, le OO.SS. hanno comunicato alla Cedente e alla Cessionaria la volontà di essere convocate al fine di esperire l’esame congiunto previsto dal comma 2 dell’art. 47 della L. 428/1990;
le Parti hanno quindi avviato l’esame congiunto incontrandosi una prima volta in data 30.5.2018 e poi in data 6.6.2018 e 8.6.2018, ritenendo di aggiornarsi alla data odierna per una prosecuzione del confronto sindacale.
In data odierna le Parti, dopo ampia e lunga discussione,
danno atto della conclusione della procedura convenendo quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo (il “Verbale”).
Le OO.SS. riconoscono ed accettano come veritiere le circostanze di cui alla Comunicazione, relative al motivo del trasferimento e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.
Le Parti hanno ampiamente analizzato i principi sottesi ai piani aziendali, come esposti dalla Cessionaria, e l’organizzazione lavorativa ad essi correlata rinvenendo che detti piani e detta organizzazione solo le uniche che consentano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
da un lato, la compiuta ripresa delle attività aziendali e un loro successivo sviluppo nel breve-medio periodo;
dall’altro lato, la riattivazione delle linee dedicate alla produzione di vetro laminato e coattizzato(in un primo momento, e con l’obiettivo di riattivare tale linea entro la prima metà dell’anno 2019) e della linea float(in un momento successivo, come indicato dal cronoprogramma allegato (Allegato A),e con l’obiettivo di riattivare tali linee entro il 30 aprile 2020) e, a tal fine, la riaccensione del forno (con l’obiettivo di addivenire a tale accensione entro il 30 aprile 2020); nonché infine
di permettere l’implementazione di un adeguato piano di interventi ed investimenti volti a fronteggiare le attuali inefficienze della struttura gestionale e produttiva.
Consapevoli dell’importanza dell’effettiva sostenibilità delle varie azioni contemplate dal piano industriale nell’ambito dell’attuale contesto in cui versano i Rami d’Azienda, le Parti convengono – ai sensi dell’art. 47 quinto comma L. 428/1990, e quindi in deroga all’art. 2112 cod. civ. (che non trova e non troverà applicazione,salvo quanto espressamente specificato nel presente Verbale), all’unico scopo di salvaguardare quanto più possibile l’occupazione – che:
a decorrere dalla Data di Efficacia della Cessione (come definita alpunto 12che segue), n. __lavoratori della Cedente adibiti al Ramo (i “Lavoratori Trasferiti”, come da elenco di cui all’Allegato 1) passeranno alle dipendenze di Sisecam mantenendo la propria anzianità di servizio e l’orario di lavoro da ultimo applicato,ma con applicazione ai relativi rapporti di lavoro delle condizioni economiche e normative minime di cui CCNL (incluso l’azzeramento dei superminimi individuali e dei bonus, laddove applicabili) e senza applicazione di alcun contratto collettivo diverso dal CCNL, a nessun livello; e che
a decorrere dal16 dicembre 2018[1° gennaio 2019 PER VERBALE MAGNETRONICO],n. __ lavoratori della Cedente adibiti al Ramo(i “Lavoratori Successivamente Trasferiti”), come da elenco di cui all’Allegato 2,passeranno alle dipendenze di Sisecam mantenendo quindi la propria anzianità di servizioe l’orario di lavoro da ultimo applicato ma con applicazione ai relativi rapporti di lavoro delle condizioni economiche e normative minime di cui CCNL (incluso l’azzeramento dei superminimi individuali e dei bonus, laddove applicabili)e senza applicazione di alcun contratto collettivo diverso dal CCNL, a nessun livello.
In particolare, in coerenza con il percorso di riattivazione del sito industriale e dei correlati impianti, il piano industriale si prefigge di inserire un primo gruppo di risorse (di cui al punto 4(i) che precede) allo scopo di riattivare prima la linea laminato e completare le operazioni di up gradingtenico della linea coatizzato;solo dopo tale fase, verrà inserito il secondo gruppo di lavoratori al fine di avviare le operazioni collaterali alla costruzione del forno fusorio, operazioni che interessano la manutenzione della linea fredda,taglio,imballaggio ed eventuale aggiornamento tecnologico dei sistemi che rilevano eventuali difetti sul nastro del vetrocon contestuale e necessario intervento della CIGS conformemente a quanto previsto al successivo punto 7.
Nessun altro lavoratore di Sangalli, diverso da quelli di cui agli elenchi negli Allegati 1 e 2, passerà in capo a Sisecam.
Le Parti convengono e si danno atto che i nominativi di cui agli Allegati 1 e 2 sono stati congiuntamente individuati sulla base delle esigenze tecnico organizzative e produttive della Cessionaria, come rappresentate dalla Cessionaria alle OO.SS.. Con particolare riferimento ai Lavoratori Trasferiti, le Parti si danno reciprocamente atto che la selezione è stata effettuata sulla base delle sole ragioni tecnico, organizzative e produttive altresì connesse all’implementazione dei piani aziendali, e ciò al fine di agevolare la fase di avvio delle attività aziendalie che l’applicazione dei criteri medesimi ha determinato l’individuazione dei Lavoratori di cui all’Allegato 1. In particolare, i criteri di selezione sono stati i seguenti:
appartenenza ai seguenti reparti: [linea laminato, linea manutenzione, struttura impiegatizia di collegamento con struttura centrale– da verificare];
requisiti di professionalità, competenza e abilità;
(solo per il personale impiegatizio), capacità di utilizzo della lingua inglese;
altre ragioni tecnico, organizzative e produttive.
Tali criteri sono stati considerati in ordine decrescente di rilevanza, nel senso che si è ammesso il ricorso al criterio successivo solo nel caso in cui, utilizzando il criterio precedente, fossero risultati più dipendenti idonei a ricoprire la medesima posizione lavorativa.
In considerazione del raggiungimento del presente accordo ex art. 47, comma 5, della L. 428/1990 e del mantenimento dell’occupazione, le Parti espressamente convengono che non trova e non troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ.; pertanto, a titolo esemplificativo, la Cessionaria non risulta e non risulterà responsabile – in via principale e/o solidale – per qualsivoglia credito o porzione di credito maturato dai e/o comunque riferibile ai Lavoratori Trasferiti (inclusi quelli non ancora esigibili) e/o Lavoratori Successivamente Trasferiti nei confronti della Cedente, rispettivamente alla Data di Efficacia e alla data del 16.12.2018[31.12.2018 PER SANGALLI MAGNETRONICO], per qualsivoglia obbligazione della Cedente nei confronti degli stessi, fermo restando quanto segue:
il TFR (fatta eccezione per la porzione di TFR maturata post 31.12.2006 di competenza del Fondo Tesoreria INPS/altri fondi) e le altre spettanze di fine rapporto (ossia mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, ecc.; di seguito le “Spettanze di Fine Rapporto”) maturate dai Lavoratori Trasferiti presso e a carico della Cedente dalla data di dichiarazione del fallimento alla Data di Efficacia, nonché le Spettanze di Fine Rapporto maturate dai Lavoratori Successivamente Trasferiti presso e a carico della Cedente dalla data di dichiarazione del fallimento alla data del 16.12.2018[1.1.2019 PER SANGALLI MAGNETRONICO] – come risulta dagli accantonamenti effettuati nei libri contabili obbligatori – passeranno in capo a Sisecam e verranno liquidati, ai sensi delle disposizioni di legge e di contratto applicabili, alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi Lavoratori Trasferiti / Lavoratori Successivamente Trasferiti, a condizione che i relativi accantonamenti siano trasferiti da Sangalli a Sisecam per il tramite della riduzione del prezzo d’acquisto dei Rami d’Azienda, con esclusione degli accantonamenti presso il Fondo Tesoreria INPS/altri fondi;
tutti gli altri crediti di lavoro(quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo TFR e Spettanze di Fine Rapporto maturate dai Lavoratori Trasferiti e dai Lavoratori Successivamente Trasferiti sino alla data di dichiarazione del fallimento nonché eventuali crediti per TFR di competenza del Fondo Tesoreria INPS/altri fondi eventualmente non ancora versato da Sangalli indipendentemente dalla data in cui questo è maturato, nonché retribuzioni arretrate, differenze retributive, straordinari, ecc. indipendentemente dalla data in cui questi siano stati maturati) eventualmentematurati dai Lavoratori Trasferiti presso e a carico della Cedente alla Data di Efficacia, nonché quelli maturati dai Lavoratori Successivamente Trasferiti presso e a carico della Cedente alla data del 16.12.2018[1.1.2019 PER SANGALLI MAGNETRONICO] rimarranno a carico della stessa Cedente e saranno liquidati dal fallimento ai Lavoratori successivamente al trasferimento nel rispetto dei tempi e delle disponibilità della procedura, nonché nel rispetto dei requisiti di Legge in modo particolare al verificarsi della cessazione del rapporto e subordinatamente alla verifica ed ammissione del credito.
Sisecam e le OO.SS. – allo scopo di dare utile corso con gli equilibri connessi alla plausibilità e alla sostenibilità del Piano Industriale – concordano sin d’ora in ogni caso sull’opportunità di presentare il Piano di Riorganizzazione (come emerge, in linea di principio, dal presente Verbale) al competente Ministero del Lavoro allo scopo di ottenere i correlati benefici della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per numero massimo di __ risorse tra i Lavoratori Successivamenti Trasferiti a decorrere da una data non oltre il 31.1.2019 per 12 mesi, dandosi reciprocamente atto che tale intervento della CIGS è altresì condizione necessaria per il compiuta successo dell’operazione di “salvataggio industriale”.
Resta inteso tra le Parti che in caso di mancato raggiungimento di un accordo sindacale preordinato alla richiesta della CIGS e/o in caso di rigetto e/o revoca, per qualsivoglia ragione o motivo, della relativa istanza e/o comunque in qualsivoglia caso di mancato intervento della CIGS, la Società è autorizzata – anche in deroga all’orario di lavoro minimo eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva a ogni livello – a modificare unilateralmente l’orario di lavoro dei Lavoratori Successivamente Trasferiti, nel periodo a decorrere dalla data di passaggio in Sisecam fino al più tardi al 31.12.2019, in un part-time 40% (o maggiore orario di lavoro), sulla base delle sole proprie esigenze di business, e con conseguente riproporzionamento, tra l’altro, di ogni istituto retributivo.In ogni caso, a decorrere dal 1.1.2020 sarà ristabilito l’orario di lavoro in essere al 1.1.2019per tutti i Lavoratori.
In aggiunta a quanto precede, a decorrere dal 1° gennaio 2019 Sisecam assumerà ex novo no. 10 dipendenti ex addetti della società Sangalli Vetro Satinato S.r.l. di cui all’Allegato 3con contratto di lavoro full time alle condizioni economiche e normative minime di cui CCNL nella qualifica e inquadramento che verrà individualmente indicata da Sisecam.
L’efficacia del presente Verbale è condizionata alla sottoscrizione, entro e non oltre il 14.6.2018, da parte di tutti i Lavoratori Trasferiti e dei Lavoratori Successivamente Trasferiti di un verbale di conciliazione ex art. 2113, quarto comma, cod. civ. e 411 cod. proc. civ., nelle forme di cui all’Allegato 4, che preveda la piena accettazione dei termini di cui al presente Verbale e ampie rinunce generali e novative nei confronti di Sisecam in relazione al rapporto intercorso, la rinuncia da parte dei Lavoratori Trasferiti e dei Lavoratori Successivamente Trasferiti in favore di Sisecam alla responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ.; tale condizione sospensiva è posta nell’interesse esclusivo della Cessionaria, che vi può rinunciare, in tutto o in parte.
In caso di autorizzazione della CIGS, Sisecam valuterà, sulla base delle proprie esigenze di business, le eventuali richieste da parte dei Lavoratori sospesi in CIGS di poter sospendere il trattamento di CIGS e rispondere – con sospensione del proprio rapporto di lavoro presso la Cessionaria (aspettativa non retribuita) e assunzione a tempo determinato presso le società del Gruppo che dovessero averne la necessità – a eventuali esigenze lavorative rilevate presso gli altri stabilimenti del Gruppo (in Italia e all’estero). Resta inteso che in caso di cessazione del trattamento di CIGSi Lavoratori in questione rientreranno dall’aspettativa non retribuita alle dipendenze della Cessionaria.
L’efficacia della cessione definitiva del Ramo da Sangalli a Sisecam, alla cui effettiva sottoscrizione l’efficacia del presente Verbale resta sospensivamente condizionata, avverrà auspicabilmente entro il termine del 18 giugno 2018 e comunque entro i termini consentiti dalla procedura concorsuale in corso (la “Data di Efficacia”).
In ogni caso, fermo restando quanto previsto al punto 12che precede, la Cessione avverrà previo verificarsi della condizione sospensiva di cui al punto 10 che precede.
Le Parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente e regolarmente effettuato ogni atto della procedura di cui all’art. 47 della L. 428/1990, concludendo la procedura con esito positivo, reciprocamente rinunciando a qualsivoglia contestazione circa eventuali vizi procedurali e sostanziali.
Letto, confermato e sottoscritto da tutte le Parti
Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A. in fallimento
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Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l.
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Filctem-CGIL Foggia
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Femca-CISL Foggia
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Uiltec-UIL Foggia
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UGL Chimici Foggia
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RSU”.
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