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Versamenti imposta Black Security. Cassazione accoglie ricorso Roberto Annarelli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Giugno 2018
Cronaca //

Roma. ”In altri termini, non si vede come, dall’essere venuto a conoscenza del fatto che il commercialista non annotasse le fatture, l’Annarelli potesse anche rappresentarsi l’indebita compensazione del credito fiscale, superiore alla soglia di 50 mila euro annui”.
Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma (Terza sezione Penale – Presidente: Rosi Elisabetta, relatore: Corbetta Stefano) ha imposto “l’annullamento della sentenza in ordine alla sussistenza del dolo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari” relativamente al ricorso presentato da Roberto Annarelli di Foggia, contro una sentenza del marzo 2017 della Corte d’appello di Bari che aveva confermato la decisione resa dal tribunale di Foggia, appellata dall’imputato, che lo aveva ”condannato alla pena di giustizia in relazione a due violazioni dell’art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore e legale rappresentate della società Black Security s.r.l., non versava le somme dovute a titolo di imposta utilizzando, nei modelli di pagamento F24 relativi agli anni di imposta 2009 e 2010, compensazioni per crediti inesistenti o non spettanti per un valore di euro 221.717,81, quanto al 2009, e di euro 346.551,18, quanto al 2010”.
”Il tribunale, peraltro – osserva la Corte di Cassazione nella sentenza in esame – mandava assolto” un altro imputato dei medesimi reati, ”per non aver commesso il fatto, non rivestendo più, all’epoca dei fatti, la qualifica di amministratore e legale rappresentate della società”.
Contro il provvedimento della Corte di Appello di Bari l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge, con riguardo agli artt. 43 cod. pen. e 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale. ”Assume il ricorrente che, alla luce delle risultanze probatorie e dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l’Annarelli poteva essere consapevole che il commercialista non registrasse le fatture, ma non anche che portasse in compensazione, e a breve distanza temporale l’uno dall’altro, quale credito iva, il medesimo importo già compensato nell’anno 2008 sotto la gestione (..). Del resto, l’Annarelli aveva poi revocato il commercialista e presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale tramite altro commercialista, a conferma dell’insussistenza del dolo”.
”Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, per un verso, avrebbe errato nella determinazione della pena, non dando il giusto peso al ritenuto dolo eventuale, per altro verso, avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.
Nel caso in esame – si legge ancora nella sentenza della Cassazione – la Corte territoriale ha ravvisato il dolo eventuale, sulla base del fatto che l’Annarelli avesse avuto da tempo notizia di una cattiva e disordinata gestione della contabilità che lo riguardava, essendosi accorto che il professionista, all’uopo incaricato, non la conduceva in maniera attenta, perché non registrava le fatture che gli faceva recapitare. Una motivazione del genere non appare far buon governo dei, principi sopra indicati. In primo luogo, per come accertato dai giudici di merito, in capo al commercialista pare prefigurabile un atteggiamento meramente colposo, concretizzatosi in una disordinata tenuta della contabilità della società dell’Annarelli; non è dato comprendere, pertanto, come l’atteggiamento colposo”.
Redazione StatoQuotidiano.it

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