LABORATORIO VERDE DI FAREAMBIENTE
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA
AL QUESTORE VIA GRAMSCI – FOGGIA
ALLA PREFETTURA DI FOGGIA
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – BARI
p.c. AL DIRIGENTE DELLA SEZIONE DI VIGILANZA AMBIENTALE REGIONALE – BARI
LORO SEDI
Oggetto: esposto abbandono incontrollato di rifiuti – discarica abusiva.
L’ Organizzazione di Volontariato denominata Laboratorio Verde di FareAmbiente – Foggia è Organo periferico dell’ Associazione FareAmbiente Mee promuove e coordina su tutto il territorio provinciale le attività di vigilanza ambientale/zoofila, di tutela in senso lato del patrimonio naturalistico e zootecnico. L’attività di vigilanza è svolta dai Soci di FareAmbiente che, liberamente e volontariamente e nel pieno rispetto della L.266/91 (legge quadro sul volontariato) e sue modifiche ed integrazioni, intendono prestare la propria opera gratuita in attività a supporto dei principi e dei valori istituzionali dell’organizzazione con particolare riferimento al controllo e la salvaguardia del territorio e degli animali.
L’Associazione ambientalista FareAmbiente MEE è riconosciuta con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 27.2.2009, n. 0000021 ;
Il Movimento Ecologista Europeo “Fare Ambiente”, rappresenta il fulcro principale di tutto l’indotto associativo si prefigge l’obiettivo di promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione della coscienza civile per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali .
Premesso:
-che Il co. 3 dell’art. 256 T.U. AMBIENTE sui rifiuti sanziona l’illecito della realizzazione o gestione della cd. “discarica abusiva”, ovvero della discarica effettuata e gestita in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge: che la stessa si differenzia dall’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti. Peraltro, si precisa che, come ha statuito Cass. III Pen. 19221 del 13 maggio 2008, l’art. 256, co. 3, del D.L.vo 152/06 deve necessariamente essere letto in correlazione con il D.L.vo 36/03, sicché si ha discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività. In realtà, in una prima fase, la giurisprudenza richiedeva anche la presenza del requisito della trasformazione, sia pur tendenziale, del sito degradato dalla presenza dei rifiuti: ad oggi, però, si tratta di una condizione ormai superata, sicché i caratteri che permettono di identificare la discarica rispetto al mero abbandono di rifiuti sono i seguenti: – accumulo ripetuto di rifiuti;– tendenziale carattere di definitività.
Del resto, Cass. III Pen. 6766 del 22 febbraio 2006 ha precisato che tra la discarica abusiva, che presuppone un’attività sistematica e organizzata, e il deposito di rifiuti vi è rapporto di continenza, con la conseguenza che la contestazione della prima lascia ampio margine per la qualificazione giuridica del fatto. La giurisprudenza successiva ha contribuito a meglio precisare i caratteri di queste condotte, evidenziando che la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono o anche mediante un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti; viceversa, la gestione di una discarica si identifica in un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore di quest’ultima o da altri soggetti, e – laddove la discarica sia destinata, seppur in parte, ad accogliere rifiuti pericolosi) ed esercita una indubbia efficacia deterrente, in quanto la norma prevede la confisca obbligatoria dell’area sulla quale è realizzata la discarica, sia in caso di condanna ordinaria, sia in caso di patteggiamento, qualora l’area sia di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato: costoro, quindi, vengono spogliati della materiale disponibilità del terreno, con conseguenti gravi danni per le loro attività economiche;
-che l’articolo 256, comma 3 punisce la realizzazione e gestione di discarica abusiva al di fuori dei casi sanzionati dall’art. 29-quattuordecies, comma 1 del d.lgs. 152/06, e che tale disposizione deve essere letta in correlazione con il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante la “attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
Nell’articolo 2, comma 1, lettera g) d.lgs. 36/2003 si rinviene, infatti, una definizione della nozione di discarica, specificandosi che per tale deve intendersi un’area “adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”.
In Foggia Via Manfredonia al km 2+700 area contigua alla (,ndr) srl esiste una area vasta – oltre 10 mila mq. ex cantina – utilizzata impropriamente da ignoti a discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi caratterizzati in “materiale riveniente da demolizione edile, latero cemento, plastiche, vetro, legno, ecc.” che trova piena corrispondenza con le violazioni illustrate in premessa che se non opportunamente bonificata e recintata porterà il reato ad ulteriori conseguenze –inquinamento delle falde acquifere. Le esalazioni tossiche dei rifiuti costituiscono un pericolo sotto l’aspetto igienico sanitario per la pubblica incolumità e per i Lavoratori della Regione Puglia – sezione di vigilanza ambientale sedenti in via Manfredonia ex sicem.
Tanto si espone per i conseguenti effetti di legge
Foggia, 31 maggio 2018
Il Segretario Laboratorio Verde
Felice Scopece