Bari/Manfredonia, 22 maggio 2018. “(..)non vi è alcuna duplicazione del corrispettivo dovuto per la sanatoria dell’immobile in zona A.S.I., giacché il contributo spettante al Comune per il rilascio della concessione edilizia (rectius: permesso di costruire) è diverso da quello versato per la concessione dell’area“.
Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari – Sezione Terza – ha respinto il ricorso presentato da Ta.Ri. S.r.l., contro il Comune di Manfredonia, per l’annullamento della richiesta di pagamento contenuta nella nota del 24.3.2017, ricevuta il 12.4.2017, di oneri di urbanizzazione insoluti e segnatamente :
- a) della sanzione pecuniaria comminata con il permesso di costruire n. 135/2008;
- b) oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire n. 232/2003;
- c) interessi maturati sugli oneri di cui al permesso di costruire n. 232/2003;
- d) sanzione pecuniaria per mancato pagamento oneri di cui al permesso di costruire n. 232/2003; di ogni atto presupposto.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il dott. Francesco Gaudieri.
I fatti
Il 24.10.2003 venne rilasciato alle società Brauhaus Engel sas e Folaghe srl il permesso di costruire n. 232/2003 – condizionato al versamento al Comune di Manfredonia dell’importo di euro 195.167,89 per costo di costruzione ed euro 241.463,59 per oneri di urbanizzazione – oggetto poi di variante n. 142 del 27.5.2004.1.2.
Una parte dell’intervento edilizio – denominato “edificio C” – venne poi ceduto, in data 7.12.2004, dalla Folaghe alla odierna ricorrente (Ta.Ri.srl,ndr) che realizzava opere in difformità – scrive il Tar – oggetto di permesso di costruire in sanatoria n. 135/2008, con applicazione della sanzione pecuniaria pari ad euro 154.130,10.1.3.
Con la nota impugnata (del 24.3.2017) il Comune di Manfredonia ha chiesto alla ricorrente società la somma di euro 336.938,15 per :
-mancato pagamento della 2^, 3^, 4^ e 5^ rata per sanzione pecuniaria (oblazione) dovuta in applicazione dell’art. 36 del dpr 380/2001 di cui al p.d.c. n. 135/2008 pari ad euro 123.304,08 (euro 30.826,02×4)
– mancato pagamento della 2^, 3^ e 4^ rata degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione dovute per la palazzina “C” determinati all’atto del rilascio del permesso di costruire n. 232/2003, citate nella nota del 18.8.2008 prot. n. 5480/07, pari ad euro 93.750,00 (31.250,00×3);
-interessi sulla 2^, 3^ e 4^ rata degli oneri di urbanizzazioni secondarie e costo di costruzione, dovute per la palazzina “C”, di cui al p.d.c. n. 232/2003, pari ad euro 2.812,50;
-sanzione per mancato pagamento sulla 2^, 3^ e 4^ rata degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, dovuti per la palazzina “C” di cui al p.d.c. n. 232/2003, pari ad euro 37.500,00;
-conguaglio contributo di concessione previsto dal p.d.c. n. 135/2008, determinato con la nota 18.8.2008 prot. n. 54280/2007, pari ad euro 79.571,57;peraltro, richiamando la nota prot. 54280/07 del 18.8.2008, asseritamente non inviata alla deducente.
e adesso,di questo schifo chi è il responsabile?pagherà ?
e l’uffucio tecnico del comune come a potuto rilasciare ultimazioni dei lavori?
eppure la delibera del c c era chiara ,prima pagare e poi concedere .
concedere poi cosa l’ultimazione dei lavori come RTA o come case ? qui c é una grande puzza …….
Ho avuto la bolletta della minnwzza con il proclamato aumento nel mio caso 88 euro ,ma non ho visto ne servizio migliore ne condomini sgombri di prima mattina,anzi, e ne nuovi assunti quindi?Pagherò quando vedrò il servizio migliorato e Manfredonia più pulita.Con la promessa che lo faccio
Sincaco, inconcludente il messaggio inoltrato in allegato alla cartella Tari 2018. Tanto per campà…. fino alla fine del mandato…. e per dire…. al popolo. ” tutto bene madama la marchesa……” ed il cetriolo…..