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Incendio 2007 Peschici, Tar: i ristoratori vanno risarciti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2018
Foggia // Gargano //

Pertanto, ai fini della ammissibilità ai benefici per il ristoro dei danni causati dall’evento calamitoso è sufficiente l’acclarata idoneità urbanistica ed edilizia dei locali colpiti allo svolgimento dell’attività economica ivi esercita dal ricorrente che ne aveva chiesto la concessione“.
Con recente sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Quater ha accolto il ricorso proposto da Stefano Biscotti e Rocco Biscotti, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Leonardo Deramo e Domenico Fasanella, contro la Prefettura di Foggia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per l’annullamento:;
a) del provvedimento adottato dal Prefetto di Foggia in data 23 giugno 2008, (..), con cui è stata rigettata la domanda di contributo previsto a favore dei titolari di attività economico-produttive rimaste colpite a seguito del grave incendio che ha interessato il territorio di Peschici in data 24 luglio 2007, nonché del successivo provvedimento prefettizio del 17 settembre 2008, prot. n. 1451, confermativo del diniego del contributo espresso in precedenza“;
“b) per quanto possa occorrere, del decreto del Commissario Delegato per l’emergenza incendi, n. 112007, e delle direttive impartite dal medesimo Commissario, con note n. 11416 del 19.2.2008 e n. 20070 del 28.3.2008, espressamente richiamate nei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno introdotto restrizioni alle possibilità di accesso al contributo di cui all’art. 5, comma 1°, dell’O.P.C.M. n. 3606 del 28.8.2007“.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2017 il Cons. Donatella Scala.
“I ricorrenti, con ricorso in riassunzione in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 8416/2009 del 18 dicembre 2009, hanno incardinato presso il Tar Lazio il giudizio di cui il Tar Puglia aveva declinato la competenza, riproponendo la domanda di annullamento del provvedimento adottato dal Prefetto di Foggia in data 23 giugno 2008, (..), con cui è stata rigettata la domanda di contributo previsto a favore dei titolari di attività economico-produttive rimaste colpite a seguito del grave incendio che ha interessato il territorio di Peschici in data 24 luglio 2007, nonché del successivo provvedimento prefettizio del 17 settembre 2008, prot. n. 1451, confermativo del diniego del contributo espresso in precedenza; impugnano, altresì, il decreto del Commissario Delegato per l’emergenza incendi, n. 112007, e le direttive impartite dal medesimo Commissario, con note n. 11416 del 19.2.2008 e n. 20070 del 28.3.2008, espressamente richiamate nei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno introdotto restrizioni alle possibilità di accesso al contributo di cui all’art. 5, comma 1°, dell’O.P.C.M. n. 3606 del 28.8.2007”.
“Premesso di avere avviato un ristorante sito nell’agro di Peschici, utilizzando un immobile di proprietà, andato completamente distrutto in occasione del grave incendio del luglio 2007”, gli stessi hanno riproposto contro “il provvedimento, con cui è stato negato il contributo previsto dall’O.P.C.M. emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 2007,” alcuni motivi in diritto.
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