Manfredonia, 14 maggio 2018. Sono 12 le ordinanze / ingiunzioni del Settimo Settore Urbanistica Edilizia – Servizio Abusivismo Condono Demolizioni del Comune di Manfredonia nei confronti di altrettanti privati che, in seguito a rapporti – tra l’altro – del Comando di Polizia Locale di Manfredonia sono stati ritenuti autori di aver eseguito, in assenza di titolo abilitativo, opere edilizie.
Si fa riferimento tra l’altro ad interventi edili realizzati in alcuni poderi e stabilimenti balneari di Siponto.
Come riportato in una delle 12 ordinanze /ingiunzioni: “Tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01, “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra €2.000,00 euro e €20.000, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrogato nella misura massima”;
Atteso che in data 02.08.2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie agli autori degli abusi edilizi in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione estendendolo anche alle opere di cui agli artt, 33 e 35 D.P.R. 380/2001;
Ritenuto che il provvedimento dirigenziale di inottemperanza alla diffida alla demolizione n. 73 del 21/10/2016 e applicazione di sanzione pecuniaria contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità e che è stato regolarmente notificato ai sensi di legge al trasgressore, come sopra generalizzato;
Preso atto che la parte interessata non ha presentato, ai sensi dell’art. 18 della L.689/81, osservazioni in merito al provvedimento dirigenziale di applicazione di sanzione pecuniaria su citato; Ritenuto di dover adottare ordinanza ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1981;
Ritenuto che nel caso in questione, trova applicazione l’art. 3 del su detto Regolamento che prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima di € 20.000,00 trattandosi di opere realizzate in area sottoposta a vincolo archeologico, vincolo PAI , gravata da usi civici e di proprietà comunale, atteso che l’art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/2001 prevede che ” La sanzione in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrogato nella misura massima”,
sono state emesse le relative ordinanze /ingiunzioni con l’ordine di pagare (in tutti i casi) una somma di 20mila euro per ogni privato al quale è stato contestato l’abuso, entro 30 giorni dalla notifica della rispettiva ordinanza.
Redazione StatoQuotidiano.it
ma scusate a Siponto ci sono centinaia di case abusive … anche qualche consigliere comunale ci abita….. perche non vengono controllate?
Perché li sopra regna il clientelismo e l’affarismo, specialmente di questi tempi….