Bari. “L’apparato di videosorveglianza si avvarrebbe di un servizio di ADSL su ponti radio, suscettibili di cadute e perdite di segnale per problemi tecnici o atmosferici e facilmente esposti a schermature tramite disturbatori di frequenza, per ciò stesso del tutto inadeguato, costringendo il ricorrente a continui interventi, molto spesso –come detto- notturni”.
Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari ha accolto il ricorso di un privato contro l’U.T.G. – Prefettura di Foggia e Ministero dell’Interno, e la Questura di Foggia, non costituita in giudizio, per l’annullamento di un decreto del 18.11.2015, con il quale il Prefetto di Foggia ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale presentata dallo stesso ricorrente.
L’uomo ha chiesto tra l’altro l’annullamento delle ”determinazioni assunte “in apposita riunione del Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia” di Foggia, con cui, per quanto si apprende dal decreto prefettizio impugnato, sono stati rideterminati i criteri di valutazione del c.d. “dimostrato bisogno di circolare armati”, non altrimenti note e già oggetto di apposita istanza di accesso, ove occorra e nei limiti di interesse del ricorrente” e ”di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti di interesse del ricorrente”.
Inoltre ha depositato motivi aggiunti al ricorso nel luglio 2017.
I fatti.
Con il ricorso, l’uomo, “titolare di porto di pistola per difesa personale sin dal 1992″, ha impugnato il diniego di rinnovo del titolo stesso fondato sull’insufficiente dimostrazione del requisito oggettivo del “bisogno di andare armato”; ciò nonostante le favorevoli informative delle forze di polizia e l’assenza di qualsiasi contestazione di abuso in tutti gli anni precedenti.
Il ricorrente ha riferito di ”rivestire il ruolo di amministratore unico e responsabile tecnico” di due srl ”titolari di impianti fotovoltaici, tutti ubicati in territorio di Manfredonia in aperta campagna, a gran distanza dal centro (il più grande a 17 km) e di essere spesso costretto ad accorrere in loco, anche nottetempo, per problemi tecnici di varia natura ovvero per segnalazione di furti tentati o perpetrati (cfr. denunzie –agli atti- riferite in particolare al periodo 2014/2015)”.
Accogliendo il ricorso, il Tar ha evidenziato come “L’Amministrazione intimata avrebbe sostanzialmente perpetuato l’originario provvedimento, senza disporre gli approfondimenti ordinati da questo Tribunale e ignorando le controdeduzioni svolte dall’interessato“.
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