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Piano di lottizzazione "Uliveto", Impredil contro Comune. Soccombe al TAR

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2018
Manfredonia //

Bari, 09 maggio 2018. ”Nella vicenda per cui è causa, se la ditta Impredil s.r.l. avesse immediatamente contestato l’inerzia dell’Amministrazione avvalendosi degli strumenti di tutela amministrativi e giurisdizionali previsti dall’ordinamento, verosimilmente avrebbe potuto ottenere la realizzazione dell’impianto, cui l’Ente si era impegnato, e, conseguentemente, il rilascio del certificato di abitabilità”.
Con recente provvedimento, il Tar Puglia di Bari ha respinto il ricorso del 2015, proposto da Impredil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Manfredonia per l’accertamento ”dell’inadempimento del Comune di Manfredonia alle obbligazioni assunte nei confronti della società ricorrente, con la convenzione per l’attuazione del Piano di Lottizzazione denominato “L’Uliveto” in Borgo Mezzanone, stipulata in data 12.2.1983, con atto per notaio Filippo Rizzo Corallo rep. n. 7428/4234, che prevedeva la realizzazione di n. 3 lotti edificati;
nonché per la condanna del Comune di Manfredonia al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente medesima in conseguenza delle dedotte inadempienze, oltre interessi e svalutazione monetaria”.
Il Comune di Manfredonia si era costituito in giudizio. Udienza pubblica il 19 aprile 2018.
I fatti.
Con atto di citazione del 21.2.2002 e successivo atto di riassunzione del 4.2.2003, la ricorrente Impredil s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di Manfredonia, il Comune di Manfredonia, per «- accertare che il Comune di Manfredonia ancora oggi non ha rilasciato il certificato di abitabilità per gli immobili meglio descritti in premessa;
– dichiarare la colpa grave del Comune convenuto per non aver adempiuto alla realizzazione dell’impianto di depurazione al servizio della borgata di “Borgo Mezzanone” e della lottizzazione “L’Uliveto”, realizzata dalla società attrice e per l’effetto:

– condannare il Comune convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice e che qui si quantificano in € 2.065.827,60 di cui € 1.032.913,80 per l’impossibilità di utilizzo di n° 92 appartamenti e relativi box dal 1994 a tutto il 1998
, ponendo a base di calcolo il prezzo della locazione stabilito nella convenzione relativa alla lottizzazione; € 1.032.913,80 per interessi di mora applicati e rivendicati dal Banco di Napoli sulle rate di mutuo scadute e non pagate dall’attrice sui mutui e sui finanziamenti concessi; ovvero condannare il Comune convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa anche a seguito di nominando C.T.U.;
– condannare il Comune convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario.».
Deduceva la Impredil s.r.l. che, in data 12.2.1983, con atto per notaio Filippo Rizzo Corallo rep. n. 7428/4234, stipulava con il Comune di Manfredonia la convenzione edilizia per l’attuazione del piano di lottizzazione denominato “L’Uliveto” in Borgo Mezzanone, che prevedeva la realizzazione di n. 3 lotti edificati.
Sulla scorta della predetta convenzione la Impredil s.r.l. provvedeva alla realizzazione di n. 205 appartamenti, n. 293 box, mq 2.903,86 di locali a piano terra, di cui n. 52 appartamenti, n. 90 box e mq 1.738,72 di locali a piano terra per il lotto 1; n. 66 appartamenti, n. 70 box per il lotto 2 e n. 87 appartamenti, n. 133 box e mq 1.165,14 di locali a piano terra per il lotto 3.
Il certificato di ultimazione dei lavori
In data 26.6.1989 il Comune di Manfredonia rilasciava alla società ricorrente il certificato di ultimazione lavori per il lotto 2; in data 16.2.1990 rilasciava il certificato di ultimazione lavori per il lotto 1 e successivamente, in data 15.6.1993, il certificato di ultimazione lavori per il lotto 3.
Sulla scorta di quanto edificato, la ricorrente vendeva n. 65 appartamenti e n. 65 box (relativi al lotto 2) e sottoscriveva preliminari di vendita per ulteriori n. 42 appartamenti e 42 box (relativi al lotto 1), immettendo i promittenti acquirenti nel possesso dei relativi immobili compromessi.
Per quanto stabilito nelle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Manfredonia alla Impredil (i.e. concessione edilizia n. 143/1988 e concessione edilizia n. 98/1990), il concedente Comune aveva subordinato il rilascio del certificato di abitabilità all’entrata in funzione dell’impianto di depurazione a servizio della borgata di “Borgo Mezzanone”.
Durante l’esecuzione dell’intervento edilizio, con nota del 23.6.1993 la società Impredil si offriva di provvedere direttamente alla realizzazione del depuratore e della rete idrica e fognaria; tuttavia tale offerta veniva rifiutata dal Comune di Manfredonia che, con nota del 4.7.1994 n. 32962, comunicava l’imminente realizzazione dell’opera.
Infatti, l’Amministrazione, dopo aver rilevato che la Giunta Comunale con provvedimento n. 940 dell’8.6.1994 immediatamente eseguibile aveva approvato il progetto stralcio relativo alla costruzione della rete idrico-fognante e dell’impianto di depurazione al servizio della frazione di Borgo Mezzanone, ribadiva l’intento di “procedere a breve alla licitazione privata per l’aggiudicazione dei lavori” e chiedeva alla società Impredil il versamento della somma di lire 458.200.912 “quale corrispettivo per la costruzione della rete idrica-fognante e dell’impianto di depurazione nell’ambito della frazione di Borgo Mezzanone”.
La Impredil s.r.l. provvedeva, dunque, al pagamento degli oneri di urbanizzazione posti a suo carico, con tre distinti versamenti rispettivamente in data 25.8.1994, 4.10.1994 e 15.11.1994; tuttavia il Comune di Manfredonia non provvedeva all’ultimazione delle opere.
Pertanto, la Impredil, nonostante la certificata ultimazione dei lavori, non otteneva il rilascio del certificato di abitabilità.
La ricorrente era pertanto stata posta nell’impossibilità di stipulare i contratti definitivi per gli alloggi compromessi, nonché di cedere gli altri immobili invenduti; veniva inoltre esclusa da una gara pubblica per la vendita degli alloggi ed era stata posta nell’impossibilità di far fronte ai mutui contratti per la realizzazione dell’opera.
Pertanto, in data 15.3.1996 la Impredil s.r.l. notificava all’Amministrazione atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con cui la invitava formalmente a realizzare l’impianto di depurazione; diffide successivamente reiterate in data 4.6.1999 e 30.11.2001.
Il Comune di Manfredonia, con nota del 19.7.1994 aveva comunicato formalmente al Comune di Foggia, intenzionato ad acquistare gli alloggi realizzati dalla Impredil, che:
«… sotto l’aspetto della conformità edilizia ed urbanistica, per gli immobili realizzati dall’impresa Impredil, nell’ambito della lottizzazione “L’Uliveto” in Borgo Mezzanone non vi sono elementi ostativi in ordine al rilascio del certificato di abitabilità, atteso che gli stessi sono stati realizzati nel rispetto degli obblighi di concessione e di convenzione.
In ordine all’aspetto puramente igienico-sanitario e più in particolare all’utilizzo della rete fognaria pubblica esistente in Borgo Mezzanone, si partecipa che i lavori per la costruzione dei nuovi tronchi idrici, fognari e dell’impianto di depurazione, a servizio dell’intera frazione, giusta progetto redatto dall’EAAP ed approvato con atto di G.C. n. 940 dell’8.6.1994, immediatamente eseguibile, saranno a breve appaltati e completati nel giro di 4 mesi … si comunica che il provvedimento formale all’uso dei fabbricati di cui trattasi potrà essere rilasciato, a richiesta, non appena i lavori in corso di appalto saranno completati
».
Successivamente, con nota del 12.8.1997, il Comune di Manfredonia dichiarava che il certificato di abitabilità lo avrebbe rilasciato solo quando l’impianto di depurazione sarebbe stato completato e posto in esercizio.
Concludeva la Impredil che dai fatti esposti emergeva evidente la responsabilità dell’Ente.
Costituitosi il contraddittorio nel giudizio civile, il Comune di Manfredonia eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l’infondatezza della domanda. Svolta l’attività istruttoria e, precisate le conclusioni all’udienza del 29 febbraio 2008, la causa era decisa dal Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di Manfredonia che, con sentenza n. 112/2008, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari, Sezione Terza Civile, che, con sentenza n. 903 del 28.5.2014 ribadiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti innanzi al giudice amministrativo.
Ora il rigetto del ricorso.
Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata

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