Roma, 04 maggio 2018. ”La corte di appello ha infatti correttamente e congruamente motivato in ordine al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel susseguirsi alla prima condanna per reato contravvenzionale altra per delitto, anche in ragione del rilevato mancato adempimento agli obblighi imposti all’imputato (..)”.
Con recente ordinanza, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 44enne di Manfredonia contro una sentenza del dicembre 2016 della Corte Appello di Bari, “che aveva confermato quella resa dal Tribunale di Foggia, che, all’esito di abbreviato, lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione (..) per avere egli, postosi alla guida in stato di ebbrezza al fine di opporsi agli appartenenti delle forze dell’ordine mentre compivano un atto del loro ufficio, dapprima tentato, inserendo la retromarcia, una rocambolesca fuga trascinando per 50 mt. uno degli operanti – a cui cagionava trauma contusivo al gomito – che aveva, a sua volta, tentato di spegnere il motore della vettura inserendo un braccio all’interno della stessa e successivamente per aver intentato una breve colluttazione con gli operanti medesimi“.
“Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
Redazione StatoQuotidiano.it